Il testo unico edilizia Dpr 380/2001, articolo 10, dichiara che il permesso di costruire rilasciato dal Comune è necessario per realizzare sia ristrutturazioni urbanistiche che nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, sia interventi di ristrutturazione’ edilizia ‘pesante’ (che comportino cioè modifiche anche a volumi o prospetti dell’edificio originario, e anche solo cambi d’uso per gli edifici i nei centri storici);
Adesso però le nuove normative prevedono che per gli ampliamenti fino al 20% dei volumi pertinenziali e soprattutto per i box auto pertinenziali, fuori terra o interrati sia sufficiente la SCIA. Inoltre, nel quadro delle misure speciali la maggior parte delle leggi regionali hanno previsto che per quanto riguarda gli ampliamenti, gli aumenti premiali di volume degli edifici in deroga ai Prg introdotti dal 2009 si possano fare con semplice Scia. E sempre grazie al decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), in caso di modifiche al progetto ‘in corso d’opera’ non serve più fermarsi e richiedere un secondo permesso di costruire, basta la Scia asseverata dal tecnico purché si tratti di varianti non essenziali, cioè che non modifichino volumi, destinazioni’ ; d’uso e localizzazioni rispetto al progetto iniziale. E’ evidente il vantaggio economico, infatti gli oneri di urbanizzazione e il contributo per il costo di costruzione si devono pagare al Comune solo per gli interventi soggetti a permesso.
In sintesi basta la SCIA per gli ampliamenti fino al 20% degli edifici pertinenziali, per la realizzazione di box auto pertinenziale (fuori terra o interrati), per gli ampliamenti premiali delle abitazioni in deroga ai Prg in base al ‘Piano casa’ (in quasi tutte le leggi regionali).
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Federcasa Team