E’ stata introdotta dall’articolo 9 del DLgs n 23/11, modificato dal DL n 147/13, articolo 1, comma 717 una normativa che ha modificato le regole per la tassazione alternativa tra IMU e IRPEF degli immobili non locati.
La normativa riguarda principalmente il possesso di immobili non locati nello stesso Comune dell’abitazione principale e determina l’obbligo di dichiararne il reddito ai fini IRPEF.
Il reddito – secondo la normativa – è pari al 50% della rendita catastale rivalutata del 5% aumentato di 1/3. Va versato oltre all’imposta IMU.
I soggetti che possiedono immobili non locati nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale devono pertanto prestare attenzione perché tali soggetti sono tenuti ad assoggettare a tassazione IRPEF il 50% della rendita catastale, iscritta o iscrivibile in catasto dello stesso bene immobile, rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3.
Se invece il secondo immobile non locato è posto in un Comune diverso da quello dell’abitazione principale non determina tassazione IRPEF.
I due immobili essendo posti in Comuni diversi applicano il criterio generale di alternatività tra IMU e IRPEF.
Questo significa che l’unico obbligo fiscale riguarda il pagamento dell’IMU sull’immobile non locato.
In questa fattispecie si rientra in uno dei casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il tutto, a patto che il contribuente non possieda altri redditi imponibili IRPEF.
Infatti, qualora il contribuente possieda esclusivamente redditi da fabbricati non locati (e nessun altra fattispecie reddituale), non è tenuto a presentare la dichiarazione.
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