Il D.L. Rilancio 34/2020 ha inserito il Superbonus al 110% come detrazione dall’Irperf dovuta in cinque anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi quali la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.
Nello specifico: – gli interventi ammessi al Superbonus Climatizzazione sono quelli realizzati sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. – gli interventi ammessi al Superbonun che riguardano l’isolamento termico devono essere realizzati con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017, sia per le superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) che per quelle orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico.
Il Decreto Rilancio prevede che solo se congiuntamente ad almeno uno di questi maxi interventi verranno sostenute spese per altri lavori, anche per questi ultimi spetterà la detrazione del 110% dall’Irpef. Si sommano perciò agli interventi più grandi quali:
– lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% (ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi può agganciarsi agli “interventi trainanti”, così anche l’acquisto e installazione di schermature solari e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione. Non si può avere il superbonus in caso di acquisto e posa in opera di un pavimento in legno o piastrelle;
– lavori per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
– lavori per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Per beneficiare dell’aliquota al 110%, occorre che l’intervento eseguito sull’immobile permetta di ottenere un miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Permettono di godere dello sconto Irpef del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, sempre se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021. L’agevolazione fiscale si applica così agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Laddove poi il contribuente ceda il credito corrispondente alla detrazione ad una compagnia di assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, allora anche la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%.
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