Per sapere a quale zona climatica appartiene il vostro comune, consultate la sezione SCIOGLIDUBBI e scaricate la guida:
ZONA CLIMATICA | PERIODO DI ACCENSIONE | ORARIO CONSENTITO* |
A | 1° dicembre – 15 marzo | 6 ore giornaliere |
B | 1° dicembre – 31 marzo | 8 ore giornaliere |
C | 15 novembre – 31 marzo | 10 ore giornaliere |
D | 1° novembre – 15 aprile | 12 ore giornaliere |
E | 15 ottobre – 15 aprile | 14 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
* Negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, il limite della durata giornaliera di attivazione dell’impianto termico non si applica nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
1) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
2) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
3) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; con taratura secondo i valori di legge;
4) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
5) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
6) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 412/93, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal D.P.R. n. 412/93 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati dallo stesso provvedimento.
Ulteriori esclusioni, anche in merito al limite del periodo annuale di esercizio e al limite della durata giornaliera, sono previste per particolari categorie di edifici quali, per esempio, quelli adibiti a scuole materne e asili nido.