Dal 1° settembre 2009 tutti gli impianti degli ascensori installati entro il 24 giugno 1999 devono essere sottoposto a una analisi dei rischi. L’amministratore di condominio, nell’ambito del suo mandato, è tenuto a curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza di tutti gli impianti installati nell’edificio amministrato. Tale adempimento si rivela particolarmente impegnativo e rischioso in quanto il legislatore ha aggiornato in modo vertiginoso le normative in argomento accogliendo anche le normative europee ed emanando specifiche disposizioni che hanno attribuito all’amministratore responsabilità civili e penali in ambito di manutenzione e gestione degli impianti condominiali. Alla luce delle recenti normative promulgate l’amministratore deve costantemente vigilare sull’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti comuni.
La normativa prevedeva due categorie di verifica per gli impianti degli ascensori:
– quella ordinaria o periodica verifica, da effettuarsi ogni biennio;
– quella straordinaria, che il proprietario dell’impianto o il legale rappresentante, in occasione della prima verifica periodica già programmata dall’ente che ha in affidamento l’ascensore, deve richiedere per l’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto in riferimento alla norma tecnica più recente (UNI EN 81-80).
Una volta effettuata la verifica straordinaria (tabella 1) e rapportata in un verbale, il proprietario dell’ascensore dovrà quindi prodigarsi all’effettuazione degli interventi di adeguamento (tabella 2). Per questi il D.M. specifica tempi e modalità secondo tre tabelle (A, B, C) di priorità allegate allo stesso.
Ascensori installati prima del 15 novembre 1964 entro due anni (31 agosto 2011) 160.000 Ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 entro due anni (31 agosto 2011) 205.000 Ascensori installati prima del 9 aprile 1991 entro quattro anni (31 agosto 2013) 170.000 Ascensori installati prima del 24 giugno 1999 entro cinque anni (31 agosto 2014) 165.000
TABELLA SCADENZE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
Per le situazioni di rischio riportate nella tabella A | Entro 5 anni dalla verifica |
Per le situazioni di rischio riportate nella tabella B | Entro 10 anni dalla verifica |
Per le prescrizioni riportate nella tabella C (a bassa priorità) | Possono essere eseguite quando ci saranno successivi interventi di modernizzazione |
Per adeguamenti specifici non compresi nelle tabelle A, B e C è responsabilità del proprietario o legale rappresentante richiedere esplicitamente l’adozione di misure opportune: per assicurare l’accessibilità ai disabili; contro gli atti vandalici; per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio.