Immobili al Catasto: le nuove norme

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Secondo le nuove norme gli immobili devono essere regolarmente accatastati particolarmente nelle questione riguardanti le compravendite e donazioni e divisioni ereditarie.

Novità per quanto riguarda fisco e burocrazia degli immobili: Le nuove norme sulle compravendite  o donazioni affermano che negli atti di trasferimento di immobili devono essere indicati i riferimenti ai dati identificativi e alle planimetrie catastali e allegata la dichiarazione di conformità dello stato di fatto di questi sulla base delle norme vigenti, pena l’annullamento dell’atto. Il notaio deve verificare la corrispondenza fra gli intestatari catastali dell’immobile i venditori o donatari che stipulano l’atto.
Il notaio fa in modo di procurarsi la planimetria catasta dell’immobile e chiede al venditore e all’acquirente se essa corrisponde a realtà.
Se mancano questi prerequisiti, l’atto è nulla e comporta che l’acquirente o beneficiario debba restituire l’immobile e farsi dare indietro i soldi, inoltre il compenso di notaio, agente immobiliare e altri professionisti vanno persi.
Ci sono diversi casi nei quali la planimetria viene a mancare oltre all’abuso edilizio, ad esempio gli immobili costruiti negli anni Quaranta – Cinquanta quando i controlli erano poco rigidi, oppure nel caso degli immobili anteguerra. Per questi spesso i notai pretendono che un tecnico disegni la planimetria accurata e che vengano accatastati correttamente.
Altro caso comune è quando c’è una regolare planimetria dell’immobile ma non esiste la planimetria delle pertinenze ovvero: cantine, box, soffitte eccetera. Purtroppo adesso è obbligatorio preparare la planimetria di tutto.
Un altro caso benché raro è il caso in cui il Catasto  non trovi la pratica benché presentata a suo tempo. In alcuni uffici catastali le pratiche cartacee giacciono per anni vecchie e dimenticate, a volte capita che se non vengono scannerizzate la documentazione vada persa. Se si ha la prova della presentazione sarà l’ufficio stesso a recuperarla o ridisegnarla con ispezione sul posto.
Nel rogito dunque deve essere riportata una dichiarazione resa dai venditori e dai compratori della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Si noti che il notaio ha solo l’obbligo di inserire la dichiarazione nel rogito o nella donazione perciò la nullità dell’atto è cosa rarissima.
Se le due parti dovessero mentire il notaio non può certo eseguire un’ispezione sul posto per verificare, la verità delle dichiarazione ricade sulle parti che concludono l’atto.
La nuova legge afferma poi che la dichiarazione può essere sotituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Ovviamente il tecnico ha un costo.
Se il venditore è il compratore mentono sono previste delle sanzioni catastali abbastanza ridotte a patto che la mappa non federe non influisca sulla determinazione della rendita, la multa per l’errata redazione delle planimetrie varia da 10 a 103 euro .
Si potrebbe però incorrere anche nella dichiarazione del falso in atto pubblico punibile con la reclusione fino a 2 anni.

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