La compravendita di un immobile richiede un rogito che deve essere corredato sia della conformità catastale che dalla conformità urbanistica. Per quest’ultima gli obblighi sono piuttosto complessi: • Nell’atto bisogna dichiarare con quale titolo abilitativo è stato realizzato l’immobile menzionando la licenza, concessione o il permesso di costruire. • Se l’immobile è stato realizzato prima del 1 Settembre 1967, è possibile tralasciare la menzione del titolo. Questa semplificazione è permessa per agevolare quegli edifici storici i cui progetti potrebbero essere difficilmente rintracciabili negli archivi comunali. • In caso di modifiche importanti dell’immobile (ricadenti nella cosiddetta “ristrutturazione pesante” Art. 23 comma 3 del DPR 380/01) va indicato nel rogito il titolo autorizzativo con cui sono stati permessi. Ad esempio in caso di lavori che hanno comportato la demolizione e ricostruzione, aumento di volume o sagoma, aumento delle unità. • In caso di interventi abusivi sanati in passato con un condono edilizio va menzionata nel rogito la concessione in sanatoria. • In caso di minime modifiche dell’immobile non andrà obbligatoriamente menzionato (anche se è auspicabile farlo) nel rogito quale autorizzazione o comunicazione (DIA, CIL, etc) è stata utilizzata per fare i lavori. E’ tuttavia possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica se l’immobile purché costruito regolarmente ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati anche se questi comportano la perdita della conformità urbanistica: la commerciabilità del bene è garantita.