In base all’Art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 il contratto di affitto non registrato è nullo. Chi fosse tentato di non registrare un contratto d’affitto deve essere cosciente che in caso di contenzioso non sarà poi possibile richiedere l’intervento del giudice e quindi se l’inquilino non paga l’affitto non avrete possibilità di farvi valere o di chiedere un decreto ingiuntivo di sfratto. Senza la presenza di un contratto valido non c’è alcun obbligo di rispettare la scadenza e l’inquilino può lasciare l’abitazione in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Per finire una sentenza della Corte di Cassazione del Tribunale di Milano del 2017 ha stabilito che in caso di contratto di affitto non registrato l’inquilino ha diritto a farsi restituire quanto versato. Ci si può comunque appellare alla sentenza n. 25503/16 del 13.12.2016 , benché più vecchia, per far valere i propri diritti.