Se si affitta un immobile o un fondo rustico, sia l’affittuario che il proprietario sono obbligati a registrare il “contratto di locazione” e ad assolvere contestualmente l’imposta di registro sul canone pattuito e l’imposta di bollo. Il contratto deve essere registrato entro trenta giorni dalla data di stipula, previo pagamento delle relative imposte, purché l’affitto abbia una durata complessiva superiore ai trenta giorni nell’anno e non deve essere inferiore a 67 euro. Può essere effettuato in un’unica soluzione o di anno in anno. In quest’ultimo caso il versamento dovuto va fatto entro
30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente,applicando il 2 per cento all’importo di ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT. La registrazione può essere richiesta non solo attraverso l’Agenzia delle Entrate, ma con il servizio on line “Locazioni web”. E’ sufficiente collegarsi al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, digitare i propri dati di accesso nell’area dedicata ai Servizi telematici, dati che si possono reperire richiedendoli tramite il sito, o telefonicamente o presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Digitarli sulla destra della home page del sito, e selezionare il servizio dal menù Strumenti la voce pertinente.
Per effettuare velocemente tutte le operazioni di registrazione e pagamento è utile avere a portata di “mouse” tutti i dati che la procedura richiederà: come i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario dell’immobile e quelli del relativo affittuario; i dati identificativi dell’immobile: dati catastali, localizzazione; i termini del contratto: oggetto dell’affitto, data di inizio e fine locazione, importo del canone e tipo di pagamento prescelto (annualmente o per l’intera durata); le coordinate bancarie o postali del proprio conto corrente sul quale addebitare le imposte.
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e aver “confermato” la richiesta di registrazione si ottiene, nell’area “Ricevute” del sito, un’attestazione contenente gli estremi di registrazione del contratto.
Ricordiamo che se si versa l’imposta dovuta in un’unica soluzione, si usufruisce di una riduzione dell’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale (3 per cento) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
Chi non può registrare il contratto via internet può rivolgersi agli uffici dell’Agenzia portando con sé la necessaria documentazione: cioè 2 copie, con firma in originale, dell’atto da registrare, contrassegno telematico, (acquistabile presso le rivendite
di valori bollati e tabacchi), da applicare su originali e copie, che attesta il pagamento dell’imposta di bollo pari a 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, richiesta di registrazione Modello 69 + Modello RR, ricevuta di pagamento imposta di registro dovuta (Mod.F23) versata presso un qualsiasi sportello bancario.
Si può registrare un contratto di affitto anche scaricando ed installando sul proprio PC il software “Contratti di locazione” da www.agenziaentrate.gov.it e inviando il reil relativo file mediante Entratel o Fisconline.
Nota bene: la nostra associazione comunque nonostante la comodità sconsiglia di utilizzare questo metodo specialmente per i contratti con clausole personalizzate in quanto il programma di registrazione prevede solamente dati essenziali ai fini fiscali e non importa un eventuale pdf per avere un documento registrato in un luogo terzo ed ufficiale. Il che significa che in caso di contenzioso ed eventuale perdita dell’originale non esiste alcun documento che provi le Vostre rimostranze.