Chiarimenti sull’acquisto delle pertinenze

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Le pertinenze, vale a dire cantine e posti auto, parcheggi, soffitti o solai ecc, godono dei vantaggi “prima casa” ma solo se hanno di requisiti di legge.

Le pertinenze, vale a dire cantine e posti auto, parcheggi, soffitti o solai, giardino, ecc, godono dei vantaggi “prima casa” per l’acquisto anche se con acquisite con un  atto separato ma vale per una sola pertinenza per ogni categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Il bonus consiste nel pagare l’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), con un minimo di mille euro; più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna

Questo purché ci siano i requisiti idonei. La legge con l’art. 817 del Codice civile definisce pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa», destinate dal proprietario dell’immobile o anche dal titolare di un diritto reale (si pensi all’usufruttuario che decide di comprare un solaio, a servizio dell’appartamento).

Nel caso di un garage o di un posto auto acquistato in un immobile diverso da quello dell’alloggio perché sia definito “pertinenza” non deve essere troppo distante dall’alloggio altrimenti è evidentemente impossibile un uso immediato ed è difficile che si possa considerare “pertinenza”.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.

Osservatorio Normative Federcasa – Associazione di proprietari


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