Buongiorno, vi scrivo in quanto a breve nella mia palazzina di sette piano dovranno fare i lavori di tinteggiatura del vano scale (senza toccare le scale che sono rivestite di pietra). il nostro regolamento condominiale è datato anche se fa riferimento all’art. 1117 del c.c. che si tratta di parte comune dell’edificio e rimanda alla tabella al fondo del regolamento secondo cui la spesa va suddivisa in base alla tabella millesimale di proprietà. Chiedo anche a Voi, se trattandosi di muri perimetrali alla stregua di quelli esterni se è giusta la suddivisione della spesa. Considerando che l’amministratore si appella all’art. 1124 del c.c. che suddivide per metà in base alla proprietà e per metà in base al piano di appartenenza (ma vale se il regolamento non specifica diversamente, no?) sulla base di un solo preventivo presentato e firmando il ns. consenso sul totale spesa da effettuarsi e non sull’effettiva ripartizione della spesa che è arrivata per posta in un secondo momento. Il proprietario di un alloggio addirittura non aveva ricevuto nessuna comunicazione in merito e non sapeva nulla. Inoltre c’è da considerare che all’ottavo piano (non raggiunto da ascensore) abbiamo la soffitta di uso comune. In data martedì 25 giugno c’è stata l’assemblea di condominio ed eravamo presenti tutti e 20 i proprietari che si sono espressi 10 a favore della suddivisione spese fatta dall’amministratore e 10 contro. L’amministratore ha concluso che ci manderà il verbale della delibera, dando per scontato che prevalevano i voti a favore in quanto avevano raggiunto più dei 500 millesimi di proprietà; ma io ho qualche dubbio in quanto non avendo raggiunto la maggioranza numerica da ambo le parti, in base alla nuova legislatura di condominio, non dovremmo considerare la delibera nulla? Grazie per l’attenzione ed attendo un vs. riscontro. Cordiali saluti Emanuela V. – Torino