Alcuni siti nel web presentano la notizia di una presunta proposta di legge secondo la quale gli animali posseduti possono entrare di diritto nello Stato di Famiglia. Questo vorrebbe dire che gli animali in condominio non possono essere vietati. Tale proposta sarà forse stata avanzata ma non ha trovato e tuttora non trova applicazione effettiva nella Legge. Le rispondiamo perciò tramite quanto è in vigore per legge italiana.
Innanzitutto, solitamente, il regolamento condominiale prevede una o più clausole che vietano ai condomini di porre in essere attività tali da arrecare disturbo agli altri condomini, in genere nella parte dei “DIVIETI” del regolamento condominiale. Tali clausole sono sempre più particolari e dettagliate e specificano una serie di attività “vietate” proprio per tutelare la quiete degli altri condomini. In genere queste clausole sono predisposte dal costruttore ed i condòmini acquistando un appartamento nel condominio ne accettano il relativo contenuto e prescrizioni. Nel caso in cui si verifichi un’attività vietata, gli altri condomini (anche singolarmente e senza l’appoggio dell’amministratore) hanno diritto a chiedere l’immediata cessazione dell’attività “molesta” ed il risarcimento del danno, se dimostrabile.
Nel caso in cui sia stata inserita nel regolamento condominiale predisposto dal costruttore la clausola sul divieto di animali, questa è valida ed efficace contro tutti i condomini, senza limitazioni e senza distinguo.
Ma nel caso nulla venga specificato allora vale la legge italiana secondo le quali l’importante è che sia salvaguardata l’incolumità dei terzi e che ne sia tutelata la tranquillità (ovvero niente rumori molesti e ottima igiene dell’animale).
Premettiamo però che secondo questa sentenza della Cassazione civile, sez. II, 04-12-1993, n. 12028:
il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione.
Essendo nel caso specifico un Pit bull, razza presente nell’elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita’ (ovvero: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell’Anatolia; Cane da pastore dell’Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu) l’inquilino-proprietario dovrà fare particolare attenzione nel rispettare l’articolo 3 dell’ordinanza del 2006 come già detto sopra, articolo che recita:
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) (elenco sopra citato) ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.