Ai fini del DUVRI è necessario l’acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all’interno del condominio? Paolo, Beinette.
L’art. 26, comma 2, prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.
Geom. Bosio