Installazione di ascensore in condominio

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Abito all’ultimo piano di un condominio e vorrei installare un ascensore che mi permetta di raggiungere più agevolmente il mio alloggio. A causa del costo di tale intervento, alcuni condomini non sono d’accordo riguardo l’installazione dell’impianto, ma io ed altri saremmo disposti ad accollarci tutte le spese. E’ possibile fare a meno del consenso di tutti i condomini? Marco C. – Torino

 Abito all’ultimo piano di un condominio e vorrei installare un ascensore che mi permetta di raggiungere più agevolmente il mio alloggio. A causa del costo di tale intervento, alcuni condomini non sono d’accordo riguardo l’installazione dell’impianto, ma io ed altri saremmo disposti ad accollarci tutte le spese. E’ possibile fare a meno del consenso di tutti i condomini? Marco C. – Torino

La disciplina in tema di superamento delle barriere architettoniche consente che le innovazioni dirette ad eliminare le medesime siano deliberate dall’assemblea (sia in prima che in seconda convocazione) con la sola maggioranza dei presenti e la metà dei millesimi (anziché con i quorum solitamente necessari). Ciò è  valido a patto che l’intervento non arrechi danno alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne alteri il decoro e non renda inservibile una parte di esso anche ad un solo condomino: in tutti questi casi sarebbe vietato apportare delle modifiche. Nel caso in cui non si raggiungessero le precedenti ridotte maggioranze, l’art. 1102 del Codice Civile permette comunque a ciascun comproprietario la possibilità di apportare a proprie spese le modifiche necessarie per consentire un miglior godimento della cosa comune, “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso”. Il Codice Civile sottolinea inoltre che, “in quanto innovazione gravosa, ma riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, l’installazione dell’ascensore può essere attuata  anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”. Dunque, i proprietari che non intendessero servirsene sarebbero esonerati dalle spese di impianto e da quelle di manutenzione, ma soltanto sino a quando non cambiassero idea e decidessero di utilizzare anch’essi l’ascensore.

 

Coordinamento Legali Federcasa

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