Come anticipato nel precedente appuntamento il trust è diventato giuridicamente rilevante in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
Con tale ratifica il nostro Paese si è impegnato a riconoscere nel proprio ordinamento guiridico gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche tratteggiate nella Convenzione.
In particolare, la suddetta Convenzione enuclea i caratteri essenziali del trust, stabilendo che:
– i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee;
– i beni del trust sono intestati a nome del Trustee o di un’altra persona per conto di questo;
– il Trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.
Semplificando, la ratifica della Convenzione ha portato, pertanto, due vantaggi ai cittadini italiani:
– da un lato, ottenere il riconoscimento di trust da loro istituiti all’estero;
– dall’altro, la possibilità di istituire trust “interni”, ossia con elementi soggettivi ed oggettivi riferiti al solo ordinamento italiano, in cui l’unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.
Per quanto, invece, attiene la legge regolatrice del trust non esistendo una disciplina italiana; occorrerà far riferimento a leggi regolatrici estere.
Solferino Trust Company
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