Dal 2020 Imu e Tasi, le imposte sugli immobili sono state accorpate nella nuova IMU.
La nuova IMU non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ossia abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e o storici.
Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore e la sua famiglia abitano solitamente e detengono la residenza anagrafica. Si intendono invece per pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali: C/2 ossia cantina, soffitta o locale di sgombero C/6 autorimessa o posto auto C/7 tettoia.
L’imposta non è dovuta sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’esenzione è prevista anche per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibiti a casa di abitazione.
Si paga un’imposta ridotta in caso di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado – ossia il genitore che concede la casa al figlio – che scontano l’imposta al 50%. Occorre però che siano rispettati precisi requisiti e cioè che il proprietario dell’immobile possieda un solo immobile in Italia e risieda ed abiti nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato oppure che il comodante possieda nel medesimo comune soltanto un altro immobile e vi risieda. L’immobile inoltre dev’essere l’abitazione principale per il comodatario e non deve essere né di lusso, né di pregio. In questo caso il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula.
La nuova Imu è ridotta del 25% (si paga, cioè, il 75%) in caso di fabbricato locato a canone concordato.
E’ tenuto a pagare la nuova IMU è il proprietario dell’immobile titolare di uno dei seguenti diritti:
Le modalità di pagamento sono a scelta del contribuente che può optare tra modello f24 o bollettino di conto corrente postale. Per chi sceglie di pagare con il modello F24, reperibile on line gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli abilitati, questo deve essere compilato con molta attenzione. Se invece si sceglie di pagare l’imposta con i bollettini postali cartacei, il numero di conto corrente è “1008857615”, valido su tutto il territorio nazionale e il bollettino deve essere intestato a “Pagamento Imu”. L’imposta è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. L’imposta si può pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate, una con scadenza il 16 giugno (acconto) e un’altra a saldo il 16 dicembre.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.