Come affrontare una disdetta di un contratto d’affitto commerciale

Come affrontare una disdetta di un contratto d’affitto commerciale

La dinamica della ristrutturazione di un contratto di locazione commerciale solleva interrogativi cruciali per proprietari e locatari, con l’esigenza di adeguarsi alle mutevoli esigenze aziendali e legali. In questo contesto, la Legge 392 del 1978 emerge come baluardo normativo, delineando obblighi, diritti e iter procedurale per modificare la terminazione del contratto. Tuttavia, va precisato che la legge impone rigidi requisiti per la modifica, richiedendo motivazioni valide e circostanziate.

Requisiti fondamentali per la disdetta contrattuale

La modifica della terminazione di un contratto di locazione commerciale può derivare sia dall’interesse del locatore a recuperare l’immobile, sia dalla volontà dell’affittuario di cessare o trasferire l’attività. Tuttavia, entrambe le parti devono rispettare determinati criteri per intraprendere tale azione.

Prima di tutto, è essenziale valutare il periodo residuo del contratto rispetto alla sua scadenza naturale o al rinnovo automatico. Questa informazione determina i termini entro cui è possibile richiedere la modifica della terminazione. Di norma, i contratti di locazione commerciale hanno una durata minima di 6 o 9 anni, a seconda della tipologia di attività.

Modifica della terminazione da parte del locatore

Il locatore che intende recuperare l’immobile prima della scadenza o del rinnovo deve dimostrare giustificati motivi, come stabilito dall’articolo 29 della Legge 392/1978. Tale modifica è ammessa nei seguenti casi:

  – Cambio della destinazione d’uso dell’immobile, come la trasformazione in residenziale per sé o un parente entro il secondo grado.
  – Utilizzo dell’immobile per avviare un’attività commerciale da parte del locatore o di un parente entro il secondo grado.
  – Destinazione dell’immobile a usi istituzionali da parte di un ente della Pubblica Amministrazione.
  – Necessità di demolizione o ristrutturazione dell’edificio.

La legge impone un termine massimo di 6 mesi per l’attuazione del motivo giustificato. Ad esempio, se il locatore intende aprire un’attività commerciale, deve farlo entro sei mesi dalla cessazione del contratto. In caso contrario, potrebbe essere tenuto a risarcire l’affittuario o ripristinare il contratto originale.

Per evitare ambiguità, è consigliabile concordare eventuali clausole specifiche con l’affittuario durante la stipula del contratto, magari tramite un fac-simile contrattuale appositamente redatto.

Modifica della terminazione da parte dell’affittuario

Se è l’affittuario a richiedere la modifica della terminazione prima della scadenza o del rinnovo, la Legge 392/1978 riconosce due scenari:

  – Modifica della terminazione in qualsiasi momento, se il contratto lo prevede espressamente.
  – Modifica della terminazione per gravi motivi oggettivi e imprevedibili che rendono impossibile la prosecuzione dell’attività.

Tra i motivi imprevedibili si annoverano:

  – Circostanze economiche avverse che ostacolano l’attività commerciale.
  – Manchevolezza nel conseguimento di licenze e autorizzazioni necessarie.
  – Circostanze economiche inattese che richiedono una maggiore espansione dell’attività.

Non è ammessa la modifica della tipologia di attività o il trasferimento della sede. La presenza di clausole specifiche è condizione necessaria per la modifica in qualsiasi momento, pertanto è opportuno valutare attentamente le opzioni contrattuali al momento della sottoscrizione.

Procedure di modifica del contratto

Dopo aver verificato i requisiti e le motivazioni, si può procedere con la modifica del contratto. È essenziale rispettare i tempi previsti dalla legge e garantire la correttezza della documentazione.

La modifica del contratto di locazione commerciale deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, se prevista. I termini da rispettare sono i seguenti:

  – Il locatore deve inviare la richiesta di modifica entro 12 mesi dalla scadenza o dal rinnovo, estendibili a 18 mesi per attività ricettive.
  – L’affittuario deve dare un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza naturale o al rinnovo.

La richiesta deve contenere:

  – Dati anagrafici del richiedente e dell’immobile.
  – Data di sottoscrizione del contratto.
  – Data prevista per la modifica della terminazione.
  – Motivazioni specifiche del richiedente.

Inoltre è importante sottolineare che la modifica del contratto comporta la presentazione del modello RLI 2020 all’Agenzia delle Entrate e il pagamento dell’imposta di registro corrispondente.

In conclusione, la ristrutturazione dei contratti di locazione commerciale è un processo complesso che richiede una conoscenza approfondita della normativa e un’attenta valutazione delle esigenze delle parti coinvolte. Infatti, Federcasa, come associazione di proprietari, consiglia di affidarsi a degli esperti cosi da rispettare i requisiti legali per garantire una transizione fluida e priva di controversie.

Sito Internet: www.associazionefedercasa.it

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure inviate una richiesta cliccando qui.

Federcasa, associazione di proprietari

 

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