La dinamica della ristrutturazione di un contratto di locazione commerciale solleva interrogativi cruciali per proprietari e locatari, con l’esigenza di adeguarsi alle mutevoli esigenze aziendali e legali. In questo contesto, la Legge 392 del 1978 emerge come baluardo normativo, delineando obblighi, diritti e iter procedurale per modificare la terminazione del contratto. Tuttavia, va precisato che la legge impone rigidi requisiti per la modifica, richiedendo motivazioni valide e circostanziate.
La modifica della terminazione di un contratto di locazione commerciale può derivare sia dall’interesse del locatore a recuperare l’immobile, sia dalla volontà dell’affittuario di cessare o trasferire l’attività. Tuttavia, entrambe le parti devono rispettare determinati criteri per intraprendere tale azione.
Prima di tutto, è essenziale valutare il periodo residuo del contratto rispetto alla sua scadenza naturale o al rinnovo automatico. Questa informazione determina i termini entro cui è possibile richiedere la modifica della terminazione. Di norma, i contratti di locazione commerciale hanno una durata minima di 6 o 9 anni, a seconda della tipologia di attività.
Il locatore che intende recuperare l’immobile prima della scadenza o del rinnovo deve dimostrare giustificati motivi, come stabilito dall’articolo 29 della Legge 392/1978. Tale modifica è ammessa nei seguenti casi:
– Cambio della destinazione d’uso dell’immobile, come la trasformazione in residenziale per sé o un parente entro il secondo grado.
– Utilizzo dell’immobile per avviare un’attività commerciale da parte del locatore o di un parente entro il secondo grado.
– Destinazione dell’immobile a usi istituzionali da parte di un ente della Pubblica Amministrazione.
– Necessità di demolizione o ristrutturazione dell’edificio.
La legge impone un termine massimo di 6 mesi per l’attuazione del motivo giustificato. Ad esempio, se il locatore intende aprire un’attività commerciale, deve farlo entro sei mesi dalla cessazione del contratto. In caso contrario, potrebbe essere tenuto a risarcire l’affittuario o ripristinare il contratto originale.
Per evitare ambiguità, è consigliabile concordare eventuali clausole specifiche con l’affittuario durante la stipula del contratto, magari tramite un fac-simile contrattuale appositamente redatto.
Se è l’affittuario a richiedere la modifica della terminazione prima della scadenza o del rinnovo, la Legge 392/1978 riconosce due scenari:
– Modifica della terminazione in qualsiasi momento, se il contratto lo prevede espressamente.
– Modifica della terminazione per gravi motivi oggettivi e imprevedibili che rendono impossibile la prosecuzione dell’attività.
Tra i motivi imprevedibili si annoverano:
– Circostanze economiche avverse che ostacolano l’attività commerciale.
– Manchevolezza nel conseguimento di licenze e autorizzazioni necessarie.
– Circostanze economiche inattese che richiedono una maggiore espansione dell’attività.
Non è ammessa la modifica della tipologia di attività o il trasferimento della sede. La presenza di clausole specifiche è condizione necessaria per la modifica in qualsiasi momento, pertanto è opportuno valutare attentamente le opzioni contrattuali al momento della sottoscrizione.
Dopo aver verificato i requisiti e le motivazioni, si può procedere con la modifica del contratto. È essenziale rispettare i tempi previsti dalla legge e garantire la correttezza della documentazione.
La modifica del contratto di locazione commerciale deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, se prevista. I termini da rispettare sono i seguenti:
– Il locatore deve inviare la richiesta di modifica entro 12 mesi dalla scadenza o dal rinnovo, estendibili a 18 mesi per attività ricettive.
– L’affittuario deve dare un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza naturale o al rinnovo.
La richiesta deve contenere:
– Dati anagrafici del richiedente e dell’immobile.
– Data di sottoscrizione del contratto.
– Data prevista per la modifica della terminazione.
– Motivazioni specifiche del richiedente.
Inoltre è importante sottolineare che la modifica del contratto comporta la presentazione del modello RLI 2020 all’Agenzia delle Entrate e il pagamento dell’imposta di registro corrispondente.
In conclusione, la ristrutturazione dei contratti di locazione commerciale è un processo complesso che richiede una conoscenza approfondita della normativa e un’attenta valutazione delle esigenze delle parti coinvolte. Infatti, Federcasa, come associazione di proprietari, consiglia di affidarsi a degli esperti cosi da rispettare i requisiti legali per garantire una transizione fluida e priva di controversie.
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