Si tratta di un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo. Di fatto con l’intento di contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID19 che ha determinato una riduzione dei ricavi a fronte di costi fissi quali proprio il canone di locazione, la circolare n. 14/E del 06 giugno 2020 Il D.L. RILANCIO ha riformulato la norma per il credito di imposta di botteghe e negozi, estendendolo ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio mutandone però sostanzialmente le regole per la fruizione.
I soggetti ammessi sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi i soggetti in regime forfettario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo quindi redditi diversi (art.67, comma 1, TUIR).
Riguardo al periodo d’imposta occorre fare riferimento al periodo chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. L’Agenzia chiarisce che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.
Ulteriori beneficiari del tax credit sono:
– le strutture alberghiere e agrituristiche, le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici Ateco;
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
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