La cedolare secca è un regime di tassazione sostitutivo, relativo alla locazione di determinati immobili.
Quanto all’ambito di applicazione, la cedolare secca è applicabile solo in presenza di determinate condizioni:
• Deve trattarsi di locazioni di immobili a destinazione abitativa e precisamente quelli che risultano iscritti al Catasto Urbano con la categoria da A/1 ad A/11 esclusa la A/10 (riservata ad uffici e studi professionali);
• Possono optare per la cedolare secca soltanto le persone fisiche private e non imprese, professionisti, società o altri enti.
Come fare per avvalersi di tale regime?
Occorre che il locatore ne dia comunicazione all’inquilino, tramite lettera raccomandata nella quale viene dichiarata la rinuncia per tutta la durata del contratto di locazione, ad ogni aggiornamento del canone, compreso l’aumento ISTAT.
L’opzione ha efficacia per tutta la durata del contratto, fatta salva la facoltà del locatore di revocarla ad ogni annualità.
La cedolare secca detta anche “tassa piatta” è un’imposta sostitutiva, nella misura del 21% sul canone annuo . L’aliquota è fissata al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni ad Alta densità abitativa.
È opportuno ricordare come la cedolare secca presenti dei vantaggi:
• sostituisce le addizionali regionali e comunali;
• l’aliquota è inferiore a quella ordinariamente applicata. Infatti l’IRPEF ordinaria prevede una tassazione minima del 23% sul 95% del canone percepito;
• prevede l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, favorendo, in questo modo, anche il conduttore al quale, di norma, il locatore riaddebita il 50% di queste ultime imposte.
In che modo si versa la cedolare secca?
La cedolare secca si versa in due rate, alle medesime scadenze e con le medesime modalità previste per le imposte che derivano dalla dichiarazione dei redditi.
Quanto alla registrazione del contratto sono previste tre modalità:
• online;
• presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• oppure tramite professionisti, sindacati, Caf…
Comunicazione della proroga
Sino all’entrata in vigore del cd. decreto fiscale del 2016, per i proprietari che dimenticavano di comunicare l’eventuale proroga del contratto all’Agenzia delle entrate era prevista la revoca dell’opzione della cedolare secca, con ritorno al regime ordinario.
Dal 3 dicembre 2016, invece, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare, ovverosia se ha effettuato i relativi versamenti e ha riportato nella sua dichiarazione i redditi da cedolare, non è più assoggettato alla revoca dell’opzione.
Egli, in ogni caso, deve pagare comunque una sanzione per mancata comunicazione della proroga, che è di 100 euro ridotti a 50 se vi ottempera entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.
Osservatorio Normative Federcasa – Associazione di proprietari