Grazie a tassi di interesse che hanno raggiunto percentuali molto basse, negli ultimi anni il mutuo si è confermato lo strumento finanziario preferito da chi desidera acquistare la casa. Non sempre, però i futuri compratori sono in possesso dei requisiti richiesti dalle banche. Si pensi, per esempio, a una giovane coppia di lavoratori assunti a tempo determinato: difficilmente l’istituto di credito accetterà la domanda di mutuo, per avviare l’iter, sarà necessario l’intervento di un soggetto garante, solitamente uno dei genitori. La precarietà nel mondo del lavoro ha così spinto le istituzioni a pensare a nuove forme di contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. La alternative al mutuo più interessanti sono il rent to buy letteralmente “affitto a riscatto”, e il leasing abitativo. Il primo è pensato per chi parte da zero e non può contare su alcun risparmio. Il secondo, invece, è dedicato agli under 35, per via delle agevolazioni fiscali dedicate a chi rientra in quella fascia di età. Vi è infine una terza possibilità: è la vendita con riserva, che permette di usufruire da subito dell’abitazione, pur pagandone il costo a rate, nel tempo.
Il rent to buy
È un nuovo tipo di contratto , è stato introdotto dal Decreto legge – Sblocca Italia ( D.L. 133/14 convertito in legge 164/2014, con il quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore, il quale paga il canone. Il canone si compone di due parti: la prima è relativa all’utilizzo e al godimento dell’immobile; la seconda rappresenta un anticipo sul prezzo finale di vendita (concordato all’inizio) qualora, dopo dieci anni massimo, l’utente decida di riscattarlo. Al contrario, se il conduttore decide di non acquistare l’immobile, gli saranno comunque restituite quelle parti di canoni versate per l’anticipo sul riscatto. Il contratto è applicabile anche ai box auto o terreni agricoli. Le spese per la trascrizione e l’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente mentre per la durata del contratto è il proprietario a dover pagare eventuali lavori straordinari. I costi per la manutenzione ordinaria, a meno che l’accordo non preveda diversamente, sono invece a carico del conduttore.
Il leasing abitativo
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, il contratto è stato esteso a tutti i cittadini che desiderano acquistare la prima casa, soprattutto ai giovani under 35 anni. L’accordo prevede che l’immobile scelto dall’utente sia acquistato da una società di leasing. La società e il futuro acquirente stipulano un contratto di locazione finanziaria (durata massima 30 anni) che prevede il versamento di un anticipo e il pagamento mensile di un canone. Al termine del contratto , l’utente ha la possibilità di riscattare l’alloggio, pagando la cifra totale pattuita in origine, esclusi i canoni già versati. In caso di mancato riscatto l’utente non ottiene indietro nulla. Il leasing, inoltre, così come il mutuo, richiede determinate garanzie e soprattutto l’anticipo iniziale. I vantaggi soprattutto per gli under 35 che hanno un reddito non superiore ai 55 mila euro, riguardano la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 19% sui canoni versati mensilmente (fino a 8mila euro annui) e sul prezzo di riscatto finale dell’immobile, fino a 20 mila euro. Per chi ha più di 35 anni, invece, la detrazione del 19% sui canoni è limitata a 4 mila euro annui e il riscatto finale si calcola su max. 10 mila euro.
In più vi è la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni per un intero anno, ma solo in caso di comprovata perdita del lavoro.
La vendita con riserva di proprietà
Consiste nella stipula di un contratto tra privati, in base al quale l’immobile passa subito a disposizione dell’acquirente, il quale però non ne acquisisce la proprietà. Questi ha la possibilità di pagare a rate il prezzo finale del bene, che intanto resta di proprietà del venditore. L’accordo prevede che l’acquirente, in attesa che l’ultima rata sia versata e acquisisca l’alloggio, affronti le spese di manutenzione, mentre restano a carico del proprietario le imposte dirette e quelle locali. In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire al conduttore le rate pagate, ma può ottenere un equo compenso per l’utilizzo del bene e il risarcimento dei danni.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.
Osservatorio Normative Federcasa – Associazione di proprietari