Una sentenza sconfessa la posizione dell’agenzia delle Entrate, secondo la quale – invece – il beneficio dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione (articolo 3 del Dlgs 23/2011) spetta soltanto quando entrambi i contraenti sono persone fisiche, si tratta della pronuncia n. 470/03/14 che viene dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sezione III, presidente ed estensore Montanari).
I giudici emiliani hanno confermato la tesi sostenente che la norma di legge non prevede un requisito specifico in capo al locatario, che dunque può essere una persona fisica o un’impresa e rilevando invece due aspetti, esplicitamente citati dalla norma e rispettati: la figura del proprietario-locatore che, lui sì, deve essere una persona fisica, tanto che la “cedolare secca” sostituisce l’Irpef sui canoni di affitto; e la destinazione dell’immobile, che deve essere a esclusivo uso abitativo.
In questo caso specifico rientra in pieno il contratto di foresteria che prevede per l’appunto l’affitto ad un’azienda che concede l’immobile ad un dipendente per uso locativo.
Il contenzioso nasce dalla circolare delle Entrate 26/2011, che stabiliva un requisito in più:
«Esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti» liquidando così il beneficio fiscale per le foresterie.
L’importanza delle decisione è evidente per le foresterie: attualmente, al posto delle aliquote progressive Irpef, l’aliquota fissa è del 10% sui canoni concordati e del 21% su quelli a libero mercato e in più l’imposta di registro a 200 euro fissi anziché al 2 per cento.
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