Agevolazioni della prima casa secondo i requisiti del 2014

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Nuove regole per i trasferimenti immobiliari: esenzioni, aliquote ed imposta minima. Un breve sunto sulle novità del 2014.

 A partire dal 1° gennaio 2014 l’aliquota IVA dell’imposta di registro per gli atti di trasferimento immobiliari è aumentata al 9% (Dl. 12/09/2013 n. 104 art. 10 e Dlgs 14/03/2011 n.23), vi sono tuttavia alcune eccezioni inerenti la prima casa che godono l’agevolazione dell’aliquota al 2%.

Nello specifico l’aliquota agevolata va applicata per “le case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9” .  Bisogna ricordare però che esiste un’imposta minima (Dlgs 23/2011 art. 10 comma 2) che dispone la misura minima pari a 1.000 euro, tale imposta va applicata anche agli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad aliquote agevolate e a quelli soggetti all’iva al 9%. Per tutti gli altri atti, esclusi quelli di locazione, l’imposta ammonta a 200,00 euro. 
Le altre differenze del 2014 riguardano le imposte ipotecarie e catastali,  a partire dal 1° gennaio gli immobili che scontano le imposte di registro del 9 o del 2% avranno queste ulteriori applicazioni:
Esente da imposta di bollo
Esente da tributi speciali catastali
Esente da tasse ipotecarie
Soggette all’imposta catastale ipotecaria pari a 50 euro
Soggette all’imposta catastale pari a 50 euro.
Dal quadro si evince che se l’atto è soggetto a IVA (Dpr. 131/1986 art. 40) le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna a partire dal 1° gennaio 2014.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

FEDERCASA
ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI

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