Una sentenza della Corte di Cassazione (21227 28/08/ 18 ) ha riconosciuto al giudice di pace la competenza per controversie fino ad un valore della disputa pari a 5.000 euro. Si basa sul principio dichiarante che “ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all’impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre fare riferimento soltanto all’entità della spesa specificamente contestata, e ciò, ancorchè l’attore abbia chiesto l’annullamento delle delibere”. La sentenza è sfociata da una controversia tra un amministratore di condominio e un condòmino: il condòmino voleva impugnare le delibere assembleari sui lavori di rifacimento delle tubazioni e sulla ristrutturazione del giardino. Nonostante l’importo dei lavori fosse elevato, il tribunale ordinario si è dichiarato non competente poiché il valore della disputa in riferimento al singolo condomino, sulla base dei millesimi di sua proprietà era inferiore a 5.000 euro ed in seguito la Cassazione ne ha riconosciuto la correttezza (della NON competenza del tribunale ordinario in favore del giudice di pace) dato il principio sopra esposto.