A partire dal 18 giugno 2013 si possono tenere animali negli appartamenti condominiali purché siano animali domestici.
La riforma del condominio apre definitivamente le porte agli animali domestici escludendo invece tutte le specie esotiche.
Fermo restando la piena responsabilità del proprietario relativamente al controllo e alla custodia del proprio animale, soprattutto per quanto riguarda le parti comuni, l’art. del Codice Civile n. 1138 riformulato dalla legge 220/2012 che entrerà in vigore a partire dal 18 giugno 2013 ha stabilito che non si potrà più proibire di possedere animali domestici in condominio.
La norma rimane comunque valida per i regolamenti contrattuali che vietano attualmente la detenzione di animali, purché il regolamento in questione sia stato accettato da tutti i condòmini e sottoscritto ed allegato ai regolari contratti di compravendita ma entra in vigore in mancanza di una norma che disciplini i rapporti in essere lasciando immutate tutte le altre preesistenti.
I condòmini che hanno invece vietato la detenzione di animali in un regolamento di natura assembleare non potrà imporre limitazioni ai singoli condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.
Sulla norma però pesano alcuni dubbi per ora irrisolti: prima di tutto la definizione di animale domestico che non trova corrispondenza nei libri o nei trattati giuridici e che potrebbe includere anche galline, maialini, vitelli e quant’altro considerato ‘domestico’ nell’accezione comune e poi il conflitto che si può creare col diritto alla salute garantito dalla Carta costituzionale e che riguarda quei condòmini affetti da allergie o disturbi vari provocati dal contatto con gli animali.
Le controversie giudiziarie non mancheranno certamente.