La difesa dalle immissioni

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Se i rumori e le esalazioni superano la normale tollerabilità di cui all’articolo 844 del Codice Civile ci si può rivolgere al Giudice di Pace, in particolare per i rumori, si può ricorrere all’autorità giudiziaria con una querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

 Se i rumori e le esalazioni superano la normale tollerabilità di cui all’articolo 844 del Codice Civile ci si può rivolgere al Giudice di Pace, in particolare per i rumori, si può ricorrere all’autorità giudiziaria con una querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Se gli inviti rivolti al disturbatore (personalmente o attraverso l’amministratore) non sortiscono effetto, è opportuno far intervenire la forza pubblica durante il disturbo e far eseguire una perizia fonometrica in modo da produrre una prima prova ai fini dei giudizio.

La normativa sulle immissioni si applica anche ai rapporti fra proprietà individuale e parti comuni dell’edificio con la sentenza della Cassazione 6/4/1983, n. 2396. Le immissioni, pertanto, non devono superare la normale tollerabilità non solo quando si propaghino alla proprietà esclusiva di un altro condomino (Tribunale Napoli 18/3/1975), ma anche quando si propaghino alle parti comuni dell’edificio (per esempio scale), pena l’obbligo di farle cessare e di risarcire il danno.

In caso di esercizio commerciale nel conflitto fra le esigenze di chi abita il fabbricato e quelle di chi vi esercita l’attività commerciale ai fini delle immissioni prevale il criterio sociale, vedi l’articolo 844 del Codice Civile che impone di graduare le esigenze in rapporto alle richieste di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando (articoli 14, 31 e 47 della Costituzione) le esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità economiche relative all’esercizio di attività commerciali (Cassazione 15/3/1993,n.3090).

Alla luce di questo principio la Suprema Corte (sentenza n. 9130 del 28/7/1993) ha confermato la decisione che aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune  di una canna fumaria collocata nella parte terminale, a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, e destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e odori prodotte dal forno di un esercizio commerciale sito nell’edificio condominiale. Ultimo esempio: il condomino le cui finestre affaccino sul sottostante bar può pretendere di essere risarcito del danno prodotto dal fumo delle sigarette fumate degli avventori solo se il fumo è molesto al punto da superare la normale tollerabilità. (Cassazione 31/3/2009, n. 7875).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricerca

Newsletter

Procedendo accetti la Privacy Policy.

Seguici sui social!