Immobile al minorenne: come si intesta

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Come e a cosa si deve fare attenzione per donare un immobile ad un minore

Per procedere all’intestazione di un immobile a un minore – figlio o no – è prima necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta di fare a tutti gli effetti un atto di donazione – o di amministrazione straordinaria in favore di minore – e spetta al giudice valutare se esso va a vantaggio e nell’interesse del ragazzo. L’adulto che intesta casa a un minore gode di vantaggi fiscali, soprattutto se l’acquista ricorrendo a un mutuo. Ma deve anche sostenere i costi legati alla proprietà immobiliare. Se la donazione è fatta da parenti in linea diretta (genitori-figli) l’aliquota da corrispondere è pari al 4% del valore della casa (ma fino a 1 milione di euro si è esenti dall’imposta). Se a donare sono invece fratelli o sorelle, la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota sale al 6%. Stessa percentuale d’imposta, ma senza franchigia, per donazione da parte di altri parenti e, infine, aliquota all’8% e nessuna franchigia per gli atti di donazione da parte di ‘estranei’. E’ poi obbligatorio il versamento della tassa relativa alla donazione (200 euro), cui si aggiungono l’imposta ipotecaria del 2% e quella catastale dell’1%, ma fissa a 50 euro nel caso di abitazione principale. Chi dona pagale imposte è dovrà essere anche intestatario del finanziamento (di cui in nessun caso può essere titolare un minorenne) ma nella dichiarazione dei redditi non potrà detrarre né spese né interessi passivi, poiché ciò è concesso soltanto quando il contribuente è intestatario sia del mutuo sia dell’immobile. La casa donata rientra per legge nella dichiarazione dei redditi del donante, che potrà comunque pagare le imposte sulla proprietà secondo le aliquote agevolate al posto del minore intestatario fino alla di lui maggiore età. Per poter donare la casa al figlio minore, questi non deve risultare intestatario di altri immobili e deve risiedere nel comune in cui si trova l’immobile (che deve risultare l’abitazione principale del minore) e, in ultimo, deve esistere un documento che attesti l’accordo alla donazione da parte di entrambi i genitori (e, se presenti, di altri figli o eredi legittimi). L’immobile donato non potrà essere alienato né attaccato da eventuali creditori del donante, ma una volta maggiorenne chi lo ha ricevuto potrà venderlo senza che nessuno abbia facoltà di opporsi.¬¬

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