La decadenza del permesso di costruire è disciplinata dall’art. 15 del decreto del PR 06/06/2001, n. 380 e si realizza soltanto per inerzia dell’interessato. Quest’ultima però deve essere esclusa qualora sussistano fatti o impedimenti che possano giustificare l’interruzione dei termini. Fatti che saranno oggetto di valutazione e verifica in sede amministrativa. Nel caso poi di ragioni di vera e propria forza maggiore, la totale estraneità al controllo di chi detiene il permesso di costruire, è motivo più che legittimo per la validità del permesso oltre i termini previsiti.
In tale ottica il Tribunale Amministrativo del Lazio,con la sentenza n. 7256 del 18 luglio 2013, ha stabilito che il mancato inizio dei lavori entro i termini previsti nel permesso di costruire non costituisce automaticamente la cessazione degli effetti ma solo motivo per l’accertamento dell’eventuale decadenza del titolo abilitativo edilizio.
Il caso preso in esame trattava di un costruttore che durante le opere di sbancamento ha riscontrato la presenza di condutture interrate per il metano di cui si ignorava l’esistenza.
Le operazioni di spostamento dei condotti hanno richiesto azioni e tempi tali da giustificare la mancata decadenza del permesso di costruire.
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Federcasa Team