L’articolo prevede1129 comma 10 del Codice civile che l’incarico di amministratore abbia durata di un anno e si intenda rinnovato per eguale durata. Tale disposizione ha dato vita a tre interpretazioni.
La prima è che l’incarico sia annuale e si rinnovi di anno in anno sino a revoca, senza che sia più necessario porre in discussione la nomina, questo per il contenuto del comma 2 dello stesso articolo che fa riferimento all’obbligo in capo all’amministratore di comunicare i propri dati a ogni rinnovo. Il legislatore stesso fa quindi riferimento all’ipotesi in cui vi sia più di un rinnovo ma il comma 1 dell’articolo 1135 del Codice, prevede che l’assemblea debba essere convocata per la conferma. Circostanza, questa, diversa dalla nomina.
Un’altra interpretazione della norma vede la durata dell’amministratore annuale con obbligo,però, di porre nuovamente in discussione l’incarico alla scadenza di ciascun anno.
Una terza lettura vede l’incarico rinnovarsi automaticamente alla scadenza del primo anno, e senza che sia necessario che la questione venga posta in discussione sino alla scadenza del secondo anno, quando l’as-semblea sarà chiamata a nuova nomina.
A favore di questa terza interpretazione si è pronunciato il Tribunale di Milano. Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.
Federcasa Team