Le responsabilità dell’amministratore in caso di crollo del condominio

Le responsabilità dell’amministratore in caso di crollo del condominio

La legge impone all’amministratore di tutelare le parti comuni dell’edificio: il che significa non soltanto provvedere alla pulizia o alla manutenzione, ma sottoporle a periodiche verifiche onde prevenire il rischio di crolli e danneggiamenti. 

La Cassazione ha ritenuto penalmente responsabile l’amministratore per non aver messo in sicurezza le parti dell’edificio che minacciano di cadere. 

Per legge dunque l’amministratore di condominio assume una posizione di garanzia derivante dalle norme del Codice civile che gli attribuiscono la competenza ad eseguire tutti i necessari atti di gestione e manutenzione delle parti comuni di un edificio. Ne consegue che l’amministratore condominiale va ritenuto responsabile per l’eventuale danno derivante dalla difettosa manutenzione dell’immobile e passibile di incriminazione penale per le lesioni subìte da un soggetto colpito da pezzi di intonaco caduti da un palazzo.

L’amministratore è garante dell’incolumità sia dei condomini che dei terzi passanti e l’inerzia dell’amministratore è penalmente sanzionabile.

Secondo il principio penale per cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» genera la sua co-responsabilità.

In questo caso, il ruolo dell’amministratore di condominio impone l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza dello stabile. Se, invece, il condominio non ha un amministratore, l’obbligo grava sui singoli proprietari.

L’amministratore è responsabile anche quando l’assemblea non riesce a riunirsi per prendere una decisione. La legge, infatti, gli dà il potere-dovere di attivarsi nel compiere atti di amministrazione straordinaria, anche senza autorizzazione dei condomini, tutte le volte in cui c’è un pericolo urgente.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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