La proprietà di un appartamento al piano terra solleva spesso la questione delle responsabilità finanziarie legate all’ascensore. Si tratta di una tematica particolarmente dibattuta nell’ambito delle spese condominiali, poiché gli abitanti al pian terreno si chiedono se debbano contribuire alla manutenzione degli impianti di accesso, come ascensori e scale. Ma quali sono le regole a riguardo?
La gestione delle spese per la manutenzione e la sostituzione degli ascensori e delle scale in un condominio segue un criterio ben definito. L’importo totale è diviso equamente tra tutti i co- proprietari, basandosi sui millesimi di ciascuna unità immobiliare. La restante parte viene distribuita in modo proporzionale all’altezza di ciascun piano rispetto al suolo.
In questo modo, si adotta un approccio equo che tiene conto dell’utilizzo differenziato dei sistemi di accesso. Resta da capire come questa suddivisione si applichi alle spese condominiali dell’ascensore per il piano terra, un interrogativo la cui risposta si trova nelle leggi e nella giurisprudenza.
L’articolo 1124 del Codice Civile è il punto di riferimento per chi si interroga sulle responsabilità finanziarie dei residenti al piano terra riguardo agli ascensori e alle scale. Secondo questo articolo, i proprietari delle unità immobiliari sono responsabili della manutenzione e della sostituzione degli impianti necessari al condominio.
La disposizione può far pensare che coloro che non utilizzano ascensori o scale non siano tenuti a contribuire alle spese. Tuttavia, la realtà è diversa. Anche i residenti al piano terra devono partecipare alle spese dell’ascensore in quanto contitolari delle parti comuni dell’edificio, avendo il diritto potenziale di farne uso.
L’aspetto cruciale non è l’utilizzo effettivo dell’ascensore ogni giorno, ma la possibilità potenziale di farne uso, ad esempio per accedere al tetto o al lastrico solare, che rappresentano spazi comuni dell’edificio. La giurisprudenza conferma questo principio, come evidenziato da pronunce come quella del Tribunale di Napoli.
La Corte Suprema si è espressa più volte sull’argomento. Essa ha confermando che tutti i condomini devono partecipare alle decisioni relative all’ascensore, poiché è un bene di proprietà comune. Tuttavia, se l’ascensore viene installato successivamente alla costruzione dell’edificio a spese di alcuni condomini, questi saranno gli unici tenuti a coprire le spese straordinarie e di manutenzione.
È possibile, attraverso delibera assembleare unanime o con l‘approvazione del regolamento di condominio, esentare i residenti al piano terra dalle spese per l’ascensore. Tuttavia, nel caso in cui l’ascensore sia stato installato grazie all’iniziativa di alcuni condomini, coloro che non hanno partecipato non sono tenuti a contribuire alle spese, pur avendo la possibilità di farlo in futuro.
Tutti i condomini, inclusi i residenti al primo piano, devono partecipare alle spese dell’ascensore. Anche i proprietari di negozi al piano terra, sebbene abbiano un accesso indipendente dalla strada pubblica, sono tenuti a contribuire alle spese. La giurisprudenza conferma che l’ascensore è considerato parte comune, e quindi anche i proprietari di negozi devono contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e di sostituzione.
In conclusione, la questione delle spese dell’ascensore al piano terra si basa sulla possibilità potenziale di utilizzo, e la giurisprudenza e le leggi vigenti sottolineano la responsabilità di tutti i condomini, indipendentemente dal piano di residenza o attività commerciale, nel contribuire alle spese necessarie. La normativa condominiale offre la possibilità di esonerare alcuni condomini, ma solo attraverso decisioni specifiche e regolamenti approvati. Federcasa, come associazione di proprietari, resta a disposizione per qualsiasi dubbio nella gestione di tali questioni finanziarie condominiali.
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