Poteri d’urgenza dell’amministratore

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

I criteri dell’urgenza per la rimborsabilità

La giurisprudenza ha ritenuto di estendere questo potere anche ad interventi ordinari ad egli stesso decisi, salvo ratifica del provvedimento alla fine dell’anno in sede di discussione del rendiconto condominiale (Cass. n. 457/2017). Ai sensi dell’art. 1135 del Codice Civile, l’amministratore condominiale può disporre interventi di straordinaria manutenzione, purché esiste il requisito dell’urgenza senza doverlo riferire immediatamente alla prima assemblea utile ma comunque con l’obbligo di ottenere la ratifica del provvedimento alla fine dell’anno in sede di discussione del rendiconto condominiale (Cass. n. 457/2017). La nozione di urgenza viene così definita dalla Cassazione : «è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256)» (Cass. 19 marzo 2012 n. 4330). Da questa nozione discende la rimborsabilità della spesa sostenuta dal singolo condòmino in relazione ad un intervento gestorio d’urgenza.

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