La sentenza n. 21319 del 3 novembre 2011, emessa dal tribunale di Roma, afferma che non è valida la delibera assembleare relativa ad argomenti non indicati all’ordine del giorno. Così facendo non si consentirebbe infatti ai singoli condomini di valutare se partecipare o meno alla riunione e, in caso di scelta positiva, stabilire per tempo se proporre obiezioni o suggerimenti a quanto riportato dall’amministratore. Il tribunale di Roma ha recentemente dato ragione a due condomini che hanno impugnato la delibera dell’assemblea che, in riferimento al punto dell’ordine del giorno dedicato alle “varie ed eventuali”, aveva dato incarico ad un professionista di redigere un capitolato per esecuzioni di lavori già deliberati in precedenti sedute. I giudici hanno sottolineato come, secondo la legge, tutti i partecipanti al condominio debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare. L’invito ai condomini di partecipare alla riunione (obbligatorio per legge), presuppone che gli stessi debbano essere messi al corrente dei temi oggetto della delibera assembleare in modo da consentire una partecipazione effettiva e concreta. In altri termini deve essere consentito a ciascun condomino di comprendere esattamente il tenore e l’importanza dell’ordine del giorno e di poter valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre alla discussione. Pertanto l’eventuale delibera su questioni che non siano state inserite all’ordine del giorno e di cui i condomini non siano stati precedentemente informati, proprio perché pregiudica il diritto alla partecipazione effettiva e consapevole previsto dalla legge, è annullabile e dovrà essere impugnata nel termine di 30 giorni.