Il lastrico solare posto sopra una zona condominiale può appartenere ad un solo condòmino che ne ha la responsabilità, ma questo non solleva l’intero condominio dalle responsabilità di custodia e quindi di manutenzione, per tutte le parti che sono connesse con il lastrico solare ma che non ne sono propriamente parte, ad esempio il manto impermeabilizzante posato sulla copertura ma sotto il lastrico oppure gli scarichi dell’acqua piovana.
L’art. 2051 del Codice Civile stabilisce l’onere di custodia anche quando il lastrico solare non appartiene al condominio. Ovviamente se ci sono eventuali danni causati occorre stabilire con precisione se questi non derivino da fatto imputabile solo al lastrico e quindi solo al proprietario o a chi ne fa uso esclusivo.
Se il danno si verifica per un evento imprevedibile di qualche genere e non era in alcun modo inevitabile allora non c’è responsabilità alcuna. In questo caso anche la diligenza dell’amministratore o del proprietario del lastrico per la cura del bene in custodia sarebbe inutile e spetta però a colui che ha la custodia di dimostrare che in assenza dell’evento eccezionale il danno non si sarebbe verificato e la dimostrazione non sempre è semplice.
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Federcasa Team