Condominio: gli impianti centralizzati di ricezione televisiva
Il nuovo articolo 1122 bis del Codice Civile (in vigore dal 18 giugno prossimo) prende in considerazione due ordini di problemi di recente formazione, legati alle nuove tecnologie radiotelevisive ed ai nuovi metodi di produzione energetica.
Il nuovo articolo si riferisce alla situazione in cui le parti comuni siano utilizzate da un proprietario individuale per il perseguimento di una propria utilità.
Nel caso di un impianto radiotelevisivo la facoltà concessa all’interessato è smorzata da una serie di precauzioni: l’accortezza di recare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni ed individuali e l’esplicita previsione di conservare il decoro architettonico dell’edificio.
Nel caso invece di impianti di produzione di energie rinnovabili, non sono previste condizioni di alcun tipo.
Se l’intervento comporta una modifica alle parti comuni, l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’Amministratore. A sua vota l’assemblea potrà prescrivere delle modalità di esecuzione alternative ed imporre della cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro dell’edificio. L’assemblea, infine, potrà imporre al condomino interessato all’installazione la prestazione di un’idonea garanzia, per i danni che potrebbe arrecare durante la posa dell’impianto. Infine, per consentire la realizzazione dell’impianto, viene previsto il sacrificio degli altri condomini non interessati, i quali dovranno sopportare, ove necessario, l’accesso ai propri immobili.