Su questo fronte, però, le regole sono cambiate con la sentenza della Cassazione n. 9148/2008. Prima, una volta ottenuta la condanna del condominio al pagamento di quanto ancora dovutogli.
Il creditore poteva soddisfarsi sul patrimonio personale di un singolo condomino per tutto il credito. Oggi, invece, deve accontentarsi di perseguirli nei limiti della caratura millesimale: la condanna ottenuta nei confronti dei condominio legittima il creditore a escutere i beni dei singoli partecipanti solo per l’importo da questi dovuto in ragione dei rispettivi millesimi.
Adesso il condomino è più tranquillo nell’approvare una spesa rilevante, perché può far conto sul fatto che dovrà in ogni caso parteciparvi nei limiti della propria quota, senza correre il rischio di vedere magari aggredito il proprio appartamento a causa del mancato pagamento da parte degli altri. Il fornitore. invece, è certamente meno contento perché il suo credito resta frammentato nelle singole quote dei condomini. essendogli ormai impedito di rivolgere la sua richiesta di adempimento dell’intero a un condomino da lui liberamente scelto tra quelli più solvibili: il che lo potrebbe portare a rinunciare a impegnarsi con il condominio proprio per l’elevato rischio di recupero del proprio credito.
Spetta invece all’amministratore mettere in grado il fornitore di conoscere non solo il nominativo di tutti i condomini tenuti alla spesa, ma anche i singoli importi da loro dovuti, nonché le eventuali morosità maturate. A ciò non è di ostacolo la vigente normativa dettata in tema di privacy, dal momento che si tratta di dati necessari al terzo fornitore per intraprendere l’azione di recupero del proprio credito. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 ha visto alcune prese di posizione contrarie da parte di alcune sezioni della Cassazione (ultima la 21907/2011 della II sezione) ed è quindi probabile che sia imminente un nuovo intervento delle Sezioni Unite.