La giurisprudenza più recente intervenuta sul punto aveva ritenuto che la clausola regolamentare contenente il divieto di tenere negli appartamenti dei comuni animali domestici potesse essere introdotta soltanto dall’unanimità e non soltanto dalla generica maggioranza dei partecipanti.
La nuova norma fa riferimento agli “animali domestici”, dovendo intendersi con tale espressione gli animali tenuti dall’uomo per motivi di affezione quali: cani, gatti, uccellini in gabbia, pesci d’acquario e piccoli roditori. Va invece esclusa tutta la fauna esotica e selvatica. Esclusi sono anche gli animali domestici da reddito, ovvero mucche, pecore, capre, maiali allevati a fini alimentari.
Nonostante questa disposizione si deve comunque ritenere che in presenza di molestie e disturbi possa essere richiesto l’intervento giudiziario a norma dell’art. 844 del C.c., oppure che si possa chiedere al Giudice un provvedimento d’urgenza che si concretizzi nell’allontanamento dell’animale in caso di gravi situazioni di inquinamento acustico o di immissioni insalubri ed intollerabili.
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