L’articolo 1126 del Codice Civile stabilisce che, quando una terrazza privata funge anche da copertura del palazzo o di una parte di esso, i proprietari degli appartamenti sottostanti sono tenuti a partecipare alle spese di sistemazione. Tale contributo non può però superare i due terzi della spesa e deve riguardare la sola manutenzione. Pertanto, i diversi proprietari dovranno dividere tra loro i due terzi della spesa a seconda dei millesimi di proprietà, mentre il restante sarà a carico del solo proprietario della terrazza. Il Codice Civile prevede inoltre che i costi per eventuali migliorie (per esempio, il rifacimento dei parapetti o della pavimentazione) devono essere sostenuti solo dal proprietario dell’attico o, come in questo caso, della terrazza.
Reparto Tecnico Federcasa