IMU caratteristiche e metodo di calcolo

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2012. Leggete come calcolare l’IMU e ricordate che il calcolo è gratuito per i tesserati FEDERCASA.

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2012. Per calcolarla dovete avere a disposizione: la visura catastale con la rendita del vostro immobile e i coefficienti applicati nel vostro comune. E’ un’imposta che va calcolata sulla rendita catastale rivalutata con appositi coefficienti e si applica con questi coefficienti di base:

– Abitazione principale ed una pertinanza 0.40 ( riducibile o aumentabile dal comune di residenza fino al 0,2%) + detrazione di € 200,00
– Fabbricati di ogni genere 0,76 % aliquota ordinaria
– Fabbricati rurali strumentali 0,2% ( riducibile dal comune di residenza fino al 0,1%)
– Aree fabbricabili
– Terreni agricoli

I comuni di residenza potranno variare la percentuale per l’abitazione principale dell’0.2% in aumento o in diminuzione e potranno anche
elevare la detrazione.
I figli valgono una ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante nell’abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00.L’IMU verrà calcolata sulla rendita del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente sottostante:

CATEGORIA IMMOBILICOEFFICIENTE IMU;
Categoria A (immobili abitativi)160
Categoria A/10 ( uffici)80
categoria B (collegi, scuole, ecc)140
Categoria C/1 (negozi e botteghe)55
Categoria C/2 – C/6 – C/7160
Categoria C/3 – C/4 – C/5140
Categoria D (opifici, alberghi, ecc)60
CATEGORIA TERRENICOEFFICIENTE IMU
Terreno agricolo120

Per calcolare l’IMU dei terreni  occorre rivalutare la rendita del 25% e moltiplicare il risultato per il coefficiente sottoprastante.

Le unità rurali se abitazioni principali verranno tassate allo stesso modo di quelle residenziali, se invece sono strumentali è prevista una aliquota del 0,2% che i Comuni possono diminuire fino al 0,1%. E’ infine occorso l’obbligo dell’accatastamento dei fabbricati censiti al catasto terreni e per il quale c’è tempo fino al 30/11/2012.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricerca

Newsletter

Procedendo accetti la Privacy Policy.

Seguici sui social!