I limiti della destinazione d’uso e condominio

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

L’Assemblea può, a maggioranza, limitare l’uso che i condomini possono fare della propria unità immobiliare, per esempio che possa essere adibita a studio estetico? (Renata B. Fossano)

L’Assemblea  può, a maggioranza, limitare I’uso che i condomini possono fare della propria unità immobiliare, per esempio che possa essere adibita a studio estetico? (Renata B.  Fossano)

No, è necessario il consenso dei proprietari le cui unità immobiliari debbano essere gravate dalle limitazioni (Cassazione 14/3/1970, n 674), consenso che può risultare anche da un regolamento contrattuale (Cassazione 15/04/1999 n. 3749). Però il conduttore è tenuto a rispettare i limiti di destinazione dell’immobile poiché la posizione giuridica del conduttore di fronte al condominio non è diversa da quella del suo dante causa, ossia il locatore (Tribunale Milano 6/21992).

 

Il regolamento può contenere limitazioni, più severe di quelle previste dalla legge, all’uso che i condomini possono fare delle rispettive unità immobiliari allo scopo di assicurare un migliore godimento dell’edificio nell’interesse comune, ma le clausole limitative devono essere chiaramente enunciate e approvate da tutti i condomini  da quelli le cui unità immobiliari vengano da essere gravate (Cassazione 30/07/1990, n. 7654).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricerca

Newsletter

Procedendo accetti la Privacy Policy.

Seguici sui social!