E’ parte comune solo quando è così identificato nel regolamento di condominio oppure nei singoli atti di acquisto. In mancanza di espresso riferimento, il giardino spetta invece al condomino che ne ha effettivamente la disponibilità, oppure al condomino a cui è attribuito come pertinenza della sua singola proprietà. Se l’uso del giardino è considerato parte comune, il suo uso deve essere garantito ad ogni condomino, al quale è anche permesso di farne un utilizzo particolare senza però alterarne la destinazione e senza impedire di goderne e usufruirne in pari modo agli altri condomini.
Per quanto riguarda la suddivisione delle spese, salvo diverso criterio stabilito nel regolamento condominiale, tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese per la manutenzione e per l’illuminazione del giardino condominiale. Le opere relative all’abbellimento ed alla sistemazione costituiscono normali interventi di miglioria e di ordinaria manutenzione di una parte comune e la relativa spesa va quindi suddivisa tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
In questo caso non importa la maggior vicinanza al giardino di alcune unità immobiliari rispetto ad altre.
L’utilità del giardino è infatti generale. Nel caso invece di appartamenti concessi in locazione, le spese devono essere poste a carico dell’inquilino essendo quest’ultimo il fruitore e colui che versa al condominio le spese per l’ordinaria manutenzione dei beni comuni.
Le spese per la manutenzione straordinaria, salvo diverso accordo previsto nel contratto di locazione, rimangono invece a carico del proprietario. Rientrano in quest’ultimo caso l’acquisto e la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione del giardino in parcheggio oppure a parco giochi per bambini, eccetera.
Dott. Del Giacco – FEDERCASA
ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI