Ripartizione delle spese per il vano scala

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Buongiorno, vi scrivo in quanto a breve nella mia palazzina di sette piano dovranno fare i lavori di tinteggiatura del vano scale (senza toccare le scale che sono rivestite di pietra). il nostro regolamento condominiale è datato anche se fa riferimento all’art. 1117 del c.c. che si tratta di parte comune dell’edificio e rimanda alla tabella al fondo del regolamento secondo cui la spesa va suddivisa in base alla tabella millesimale di proprietà. Chiedo anche a Voi, se trattandosi di muri perimetr

Buongiorno, vi scrivo in quanto a breve nella mia palazzina di sette piano dovranno fare i lavori di tinteggiatura del vano scale (senza toccare le scale che sono rivestite di pietra). il nostro regolamento condominiale è datato anche se fa riferimento all’art. 1117 del c.c. che si tratta di parte comune dell’edificio e rimanda alla tabella al fondo del regolamento secondo cui la spesa va suddivisa in base alla tabella millesimale di proprietà. Chiedo anche a Voi, se trattandosi di muri perimetrali alla stregua di quelli esterni se è giusta la suddivisione della spesa. Considerando che l’amministratore si appella all’art. 1124 del c.c. che suddivide per metà in base alla proprietà e per metà in base al piano di appartenenza (ma vale se il regolamento non specifica diversamente, no?) sulla base di un solo preventivo presentato e firmando il ns. consenso sul totale spesa da effettuarsi e non sull’effettiva ripartizione della spesa che è arrivata per posta in un secondo momento. Il proprietario di un alloggio addirittura non aveva ricevuto nessuna comunicazione in merito e non sapeva nulla. Inoltre c’è da considerare che all’ottavo piano (non raggiunto da ascensore) abbiamo la soffitta di uso comune. In data martedì 25 giugno c’è stata l’assemblea di condominio ed eravamo presenti tutti e 20 i proprietari che si sono espressi 10 a favore della suddivisione spese fatta dall’amministratore e 10 contro. L’amministratore ha concluso che ci manderà il verbale della delibera, dando per scontato che prevalevano i voti a favore in quanto avevano raggiunto più dei 500 millesimi di proprietà; ma io ho qualche dubbio in quanto non avendo raggiunto la maggioranza numerica da ambo le parti, in base alla nuova legislatura di condominio, non dovremmo considerare la delibera nulla? Grazie per l’attenzione ed attendo un vs. riscontro. Cordiali saluti Emanuela V. – Torino


Sentito il parere del coordinamento legali della Federcasa – Associazione di Proprietari, si può affermare che per la ripartizione delle spese per la tinteggiatura vano scala, in assenza di specifiche pattuizioni di natura regolamentare (prevista dal regolamento condominiale o da altri atti pubblici) la soluzione si trova nell’art. 1123 c.c.
La tinteggiatura del vano scala in effetti è manutenzione e tinteggiatura dei muri attigui alla scala, dove essa è inflitta o appoggiata.
Le murature interessate fanno parte di tutto il fabbricato, al pari dei muri esterni.
Alcuni, erroneamente, rimangono ingannati dalla parola vano “scale” per pensare di dover applicare l’art. 1124 c.c. (articolo che si riferisce esclusivamente alle scale). Il tenore letterale del citato disporto si riferisce chiaramente alle sole opere afferenti alla scala, intesa quale corpo complesso, costituito da più gradini, alzate, pedate, ringhiere, passamani e sostegni vari, tutte le parti per la cui manutenzione soccorre la ratio dell’art. 1124 che, come detto prevede una suddivisione dei costi parametrata in parte al posizionamento dei diversi piani, attribuendo così un maggior onere per i proprietari di immobili allocati ai piani alti.
Se vi è pertanto una diatriba sulla modalità di ripartizione delle spese di manutenzione delle pareti che contornano le scale, non vi è alcun dubbio per la suddivisione delle spese di tinteggiatura che dovrà avvenire con l’art. 1123 c.c. ossia per i millesimi generali dei comproprietari, non ponendosi in alcun modo l’applicazione dell’art. 1124 del C.C. 
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui

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