La Legge 220 del 11 dicembre 2012, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici entrata in vigore nel giugno 2013, in effetti ha previsto la possibilità per ciascun condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, pur mantenendo la proprietà dello stesso (art.1118 comma IV), purché ne sussistano le condizioni.
La disposizione richiamata testualmente prevede quanto segue: ‘Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma’.
Se esistono tali requisiti, il condòmino non necessita di alcuna autorizzazione assembleare e può procedere con il distacco.
Tuttavia questa normativa è in aperto contrasto con le disposizioni della Regione Piemonte che in un ottica di salvaguardia della qualità dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontese ha VIETATO interventi finalizzati alla trasformazioni di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per unità abitativa e si rammenta che l’installazione di un impianto termico individuale a seguito di distacco dall’impianto centralizzato, determina a carico del condomino proprietario del nuovo impianto individuale una sanzione che va da 5.000 a 15.000 euro irrogabili finché permane l’impianto (v. art. 20, co.14 del L.R. 13/2007).
La risposta è stata ottenuta in seguito ad un quesito rivolto espressamente alla Regione Piemonte in merito alla problematica esposta.
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Dott. Federico Del Giacco