Installazione ascensore e tabelle condominali

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Nel corso dell’Assemblea condominiale, alcuni condomini hanno manifestato l’esigenza di voler modificare le tabelle millesimali a seguito dell’installazione di un ascensore. A mio modo di vedere l’impianto non determina una modifica recepibile ai sensi degli art. 68 e 69 delle disposizioni attuative ne ritengo che in tale tabella devono essere considerati i valori commerciali degli enti rapportati al condominio. Abitando all’ultimo piano mi dicono che tale eventuale revisione comporterebbe un g

Nel corso dell’Assemblea condominiale, alcuni condomini hanno manifestato l’esigenza di voler modificare le tabelle millesimali a seguito dell’installazione di un ascensore.  A mio modo di vedere l’impianto non determina una modifica recepibile ai sensi degli art. 68 e 69 delle disposizioni attuative ne ritengo che in tale tabella devono essere considerati i valori commerciali degli enti rapportati al condominio. Abitando all’ultimo piano mi dicono che tale eventuale revisione comporterebbe un grosso aggravio per me. Mi posso opporre e in che modo ? Ringrazio.  Giancarlo F., Trieste
L’installazione dell’ascensore è innovazione diretta al miglioramento, al più comodo uso e al maggior rendimento delle cose comuni ed è a carattere gravoso, in virtù della notevole spesa che comporta il suo ingresso in condominio. L’ascensore rientra tra le innovazioni suscettibili di utilizzazione separata ovvero ne può usufruire anche solo una parte della collettività. Ai sensi dell’art. 1121 del Codice Civile  la spesa necessaria all’installazione è interamente sopportata solo dai condomini che intendono usufruirne. E’ comunque data la possibilità nel futuro ai condomini ed ai loro eredi di usufruire dell’innovazione contribuendo alle spese sostenute per la sua installazione e per la manutenzione.
Gli oneri relativi a scale e ascensori sono disciplinati dal comma seguente : ”se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. L’art. 1124 del Codice Civile. Fornisce adeguata indicazione sulle modalità pratiche di riparto per scale ed ascensori: le scale e gli ascensori sono mantenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa , che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”. 
La parola “esclusivamente” non deve fuorviare inducendo a trascurare la potenziale differenza di caratura millesimale tra due unità esclusive poste sullo stesso piano. 
Le tabelle millesimali determinano la misura della partecipazione dei singoli alle spese per il mantenimento delle parti comuni. Le tabelle sono parte integrante del regolarmente contrattuale che deve essere allegato al primo atto di vendita e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari in modo da consentirne l’opposizione ai terzi. Le tabelle millesimali possono essere modificate con l’unanimità dei consensi . E’ data facoltà di modificare le tabelle anche per l’interesse di un solo condomini con le maggioranze di cui all’art. 1136 secondo comma del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio) nei seguenti casi: 
1) Qualora vengano riscontrati errori di calcolo
2) Qualora in presenza di sopraelevazione, incremento di superfici, aumento o diminuzione di unità immobiliare si sia verificata la modificazione di oltre 1/5 della quota millesimale, anche di una sola unità immobiliare (il costo è sostenuto da colui che ha prodotto la modifica).
Diversamente non è possibile modificare le tabelle millesimali.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 0174 47471 GRATIS  oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

Dott. Federico Del Giacco
FEDERCASA
ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI

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