Nel caso di cedolare secca per un immobile in comproprietà è bene sapere che l’opzione può essere esercitata da ciascun comproprietario anche separatamente per la parte di canone proporzionale alla sua quota di proprietà.
Gli effetti che ne derivano sono calcolati ovviamente solo per colui (o coloro) che ha effettuato la scelta.
I comproprietari che scelgono di mantenere il regime ordinario devono provvedere al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla propria parte di canone proporzionale e all’assolvimento dell’imposta di bollo sul contratto.
Quindi restano esclusi dal pagamento dell’imposta i soggetti comproprietari che l’hanno scelto e continuano a sussistere i soliti obblighi per coloro che hanno mantenuto il regime ordinario secondo le loro quote di possesso (canone da frazionarsi proporzionalmente).
In questo caso però anche l’inquilino è tenuto al pagamento, proporzionalmente al minor importo versato dai locatori e nella misura del 50% posta a suo carico dalla legge.
Si tenga presente quindi che iI contratto di locazione stipulato anche da uno solo dei comproprietari ha piena efficacia nei confronti degli altri che sono quindi obbligati a dichiarare la quota di reddito di loro competenza ma possono autonomamente optare per il regime della cedolare secca invece della tassazione ordinaria.
E’ importante però che ciascuno di loro comunichi preventivamente all’inquilino la scelta del regime, con conseguente rinuncia a esercitare la facoltà di aggiornare il canone secondo gli indici ISTAT per la quota di loro spettanza.