Le aziende che decidono di aprire un’attività commerciale in un condominio devono prima di tutto accertarsi che nel regolamento condominiale non esistano vincoli o clausole che ne pregiudichino la possibilità e in secondo luogo chiedere il permesso all’assemblea condominiale che lo potrà ratificare con un’apposita delibera.
Recentemente però la Cassazione ha dichiarato che i limiti ai diritti dei singoli per essere ritenuti applicabili “devono essere espressamente e chiaramente manifestati nel testo o , comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso”, insomma devono essere scritti con chiarezza e non ricorrendo a clausole cosiddette di “stile” tipo: “sono vietate le attività dalle quali possa derivare danno al decoro o alla tranquillità dell’immobile” che comprendono tutto e niente.
La stessa Cassazione ha infatti approvato la decisione di una Corte d’Appello che ha dichiarato idonea un’attività di affittacamere all’interno di un condominio dotato di un regolamento con la clausola sopracitata.
Occorre sottolineare che qualora l’azienda-condòmino abbia eseguito dei lavori per proprio interesse e che questi siano andati a beneficio anche del condominio (vedi arricchimento senza causa) in nessun caso l’azienda potrà chiedere al condominio il rimborso per il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera impiegati in opere nelle parti condominiali. Si veda la sentenza di Cassazione n. 4901/2015 che ha respinto dichiarandolo illegittima la domanda di rimborso per un impianto sportivo su terreno condominiale.
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Federcasa Team