Una delle cause più frequenti delle liti tra vicini riguarda le distanze da rispettare tra le singole proprietà. Prima di far qualche modifica al proprio giardino, bisognerebbe porsi alcuni interrogativi.
Prima di far qualche modifica al proprio giardino, bisognerebbe porsi alcuni interrogativi, come:
– Quale distanza devo rispettare dalla casa del mio vicino?
– A che distanza posso piantare gli alberi?
Infatti se si piantano alberi che infrangono le norme che regolano queste distanze, si può essere chiamati a risarcire il danno o a dover abbattere la pianta stessa.
Gli articoli del Codice Civile che stabiliscono le distanze minime da rispettare fra confini e alberi sono quelli che vanno dal numero 892 al numero 896.
Esistono, però, delle eccezioni anche alle distanze minime fissate dal codice civile:
– la sentenza numero 2331 del 1983 ha riconosciuto ai proprietari di terreni confinanti la possibilità di stabilire tra loro un accordo per ridurre la distanza minima.
– Se due fabbricati o alberi esistenti da oltre venti anni, hanno una distanza inferiore a quella fissata dalla Legge e i proprietari non hanno mai opposto alcuna obiezione, può scattare il diritto all’usucapione cioè il diritto o il possesso protratto per un lungo periodo di tempo si trasforma in diritto o proprietà vera.
Il Codice Civile stabilisce che i confini possono essere segnati anche da siepi o alberi che sono considerati in questo caso comuni ( art. 898 e art. 899).
Piantando nuovi alberi bisogna rispettare una distanza che va da 1 metro a 3 metri a seconda delle dimensioni delle piante, se cioè queste sono di alto, medio fusto o di altezza inferiore a 2,50 mt secondo l’art. 892 del Codice Civile, a patto che non vi siano regolamenti comunali o usi locali in merito:
– 3 m per gli alberi ad alto fusto ( tutti quegl’alberi che hanno i rami ad una altezza notevole) ;
– 1,5 m per gli alberi i cui rami partono da una altezza massima di 3 metri da terra;
– 1 m per siepi di piante che pollonano e che vengono tagliate alla base come il carpino, ontano ecc;
– 0,5 metri per le siepi vive, viti, piante da frutto arbusti ecc con altezza non superiore a 2,5 m.
Le distanze considerate devono essere misurate dal colletto della pianta dalla parte esterna della corteccia nel momento della messa a dimora o dalla linea di semina, fino alla linea di confine.
Se le piante sono più basse di un muro di confine nessuna distanza deve essere rispettata. Il muro in questione può essere alto fino a 3 metri.
All’opposto, la presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata ) non incide sulle distanze in esame
Botanicamente parlando le piante non si possono distinguere a seconda che esse siano di alto fusto, medio fusto o arbusti perché sullo sviluppo in altezza di una pianta incidono vari fattori in relazioni alle condizioni climatiche e pedologiche della zona di crescita e alle modalità di coltivazione. Quindi si può solo intuire in base all’interazione di questi fattori a quale altezza arriverà la pianta ma ovviamente molto incide anche il buon senso del proprietario della pianta.
La distinzione comunque va fatta in concreto per ogni caso specifico: ad esempio se una può arrivare ad una altezza di 25 metri come la betulla, ma questa è stata capitozzata per formare una chioma a due metri di altezza, non diventerà mai albero ad alto fusto.
Secondo l’art. 895 anche per le piante si può applicare il diritto di usucapione, situazione che si verifica quando il confinante per almeno vent’anni non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale. Nel caso in cui si sia acquisito il dritto, si può conservare l’albero, ma se successivamente questo muore o viene abbattuto, lo stesso non può essere sostituito se non rispettando quanto detto dall’art 892; unica eccezione consentita della legge riguarda il caso di sostituzione di un albero o di alberi che facciano parte di un filare lungo il confine.
Inoltre il vicino può richiedere il taglio di alberi o siepi e distanza non regolare, da art. 894. In alcuni casi, invece di estirpare la pianta, potrà essere sufficiente potarla in modo da darle una struttura definitiva, ove possibile, così da consentire di rientrare in una categoria. Tuttavia, il dritto di recidere rami o radici può trovare limitazioni in particolari norme locali che sottopongano a tutelare alberi di certe specie o dimensioni, in particolare quando la recisione comporti un danno per l’albero
Per l’art 896 è possibile pretendere il taglio delle radici o dei rami che invadono il proprio oppure farlo da sé, ammesso che, come prima, non vi siano usi locali o regolamenti comunali in merito, ma se questi rami e radici appartengono ad alberi che costituiscono un filare lungo il confine non si può applicare l’art. sopra citato.
Ecco una breve sintesi per immagine:
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Elisa Carletto
FEDERCASA
ASSOCIAZIONE DI PROPRIETARI