Sanatoria respinta per il pianerottolo incorporato

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 208/2015 chiarisce che chi non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva di uno spazio e tuttavia lo incorpora nella sua proprietà non sarà in grado di ottenere la concessione in sanatoria.

Una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 208/2015 chiarisce che chi non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva di uno spazio e tuttavia lo incorpora nella sua proprietà non sarà in grado di ottenere la concessione in sanatoria.

Il caso portato al TAR tratta di una condòmina che senza chiedere il permesso edilizio e il consenso degli altri condòmini, ha spostato il portoncino d’ingresso della propria abitazione in corrispondenza dell’antistante muro esterno del piccolo andito che conduceva al pianerottolo.

Quando ha presentato la domanda di condono edilizio si è vista arrivare un netto rifiuto da parte del Comune che invece giustamente  rilevava lo spazio come  un bene comune condominiale.

La signora si è quindi rivolta al Tar per l’annullamento del provvedimento con cui le era stata negata la sanatoria mettendo in evidenza che altri due condòmini prima di lei avevano apportato la medesimo modifica e che le quote millesimali relative agli appartamenti con la stessa modifica non differivano dalle unità immobiliari restanti.

Obiezioni che non sono state ritenute rilevanti dai giudici amministrativi che hanno respinto  il ricorso. Secondo il TAR l’andito è parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condòmino titolare dell’appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condominio con titolo idoneo (ad esempio il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto o il regolamento condominiale «contrattuale», accettato da tutti nei rogiti di acquisto) dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all’usucapione. Al contrario non è rilevante che altri condòmini abbiano commesso lo stesso abuso.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.

Federcasa Team


 

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