Dopo le procedure cautelari (fermo e ipoteca), il primo atto esecutivo che l’Agenzia delle Entrate avvia dopo la comunicazione è il pignoramento che arriva dopo 60 giorni (120 per debiti fino a 1000 euro) a meno che non si paghi o rateizzi la cartella esattoriale legittimamente notificata e che non ci sia un provvedimento di sospensione o annullamento del debito. Esistono tuttavia dei limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori nei confronti dell’Erario. Vediamo i limiti e le regole per quanto riguarda gli immobili:
il pignoramento immobiliare tra privati è invece consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore
tra privato e Fisco invece non si può mai pignorare la casa se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote) purché sia un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9);
tra privato e Fisco le proprietà immobiliari non sono pignorabili per debiti inferiori a 20mila euro;
tra privato e Fisco prima dell’ipoteca, è necessario un preavviso di almeno 30 giorni;
tra privato e Fisco prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e attendere 6 mesi;
tra privato e Fisco non si può pignorare la casa se il debito complessivo è inferiore a 120mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia;
Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.
Tra gli arredi casalinghi che non si possono pignorare delle casa rientrano (purché non siano pezzi di valore artistico o antiquario): letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili, cioè tutti i beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi.
Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA e inviare una richiesta cliccando qui.
Osservatorio Normative Federcasa – Associazione di proprietari