L’amministratore e l’inquilino

Il proprietario - Giornale online di Federcasa

Alcune precisazioni in merito agli obblighi della suddivisione delle spese

Per legge l’amministratore di condomìni è tenuto a suddividere i costi di gestione tra proprietari-condòmini, ma non fra il proprietario ed il proprio inquilino. La questione della ripartizione degli oneri fra questi due soggetti dev’essere risolta nell’ambito del rapporto contrattuale. Un conto – infatti – è la ripartizione tra i condòmini, operazione prevista espressamente dalla legge (art. 1123, 1130, 1135 c.c.); altra è la divisione della singola quota tra il proprietario –condòmino (referente verso l’amministrazione condominiale) e l’inquilino che è soltanto l’affittuario dell’unità immobiliare. La ragione di questa regola va ricercata nella natura stessi degli oneri accessori: cioè quelli che si accompagnano ad altra cosa principale, in questo caso il canone di affitto. Siccome le spese condominiali sono accessorie al canone, allora queste devono essere corrisposte – assieme ad esso – al proprietario e la corresponsione deve seguire le regole prescritte nei seguenti articoli: – legge n. 392/78; – decreti attuativi della legge n. 431/98; – disposizioni che ogni singolo contratto può contenere specificando ovvero derogando in favore dell’inquilino. Da ciò è evidente che se l’amministratore non è messo in condizioni di conoscere concretamente gli accordi tra proprietario e inquilino previsti nelle disposizioni allora non si può pretendere da lui alcuna operazione di suddivisione dei loro costi di gestione. E’ da rilevare inoltre che l’inquilino è persona estranea al condominio; anche se le ultime disposizioni tendono ad imporre all’amministratore e al condòmino-proprietario di tenerlo sempre più in considerazione nell’ambito della gestione delle parti comuni, di fatto però la giurisprudenza nega la legittimità dell’azione ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) direttamente verso l’inquilino per rapporti economici inerenti al pagamento degli oneri condominiali che restano comunque tra proprietario e condòminio.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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