La sentenza n 5330/09/2018 della Commissione Tributaria Regione Lombardia ha stabilito che il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negato per il ritardo della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal fine-lavori . Questo perché l’adempimento di natura formale è finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa. E’ il principio che si ricava dalla sentenza sopra citata e che dà maggior rilievo alla sostanza rispetto alla forma. La controversia era nata a causa di un disconoscimento da parte dell’agenzia delle Entrate del diritto alla detrazione richiesta dal contribuente per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica. Dopo il controllo formale secondo l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 viene emessa una pesante cartella di pagamento dall’Ufficio Tributi: causa comunicazione all’Enea presentata oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso solo in virtù del fatto che dagli atti emergeva come il contribuente avesse effettuato tempestivamente il primo invio , mentre il secondo (tardivo) in realtà era da considerarsi un’ integrazione del primo, semplicmente l’ultima fattura emessa era stata omessa nel primo invio.